Il testo del Progetto di Legge Esenzione del pagamento delle tasse
automobilistiche per veicoli d'epoca e di particolare interesse
storico e collezionistico
1)
Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche tutti
gli autoveicoli e i motoveicoli d'epoca, esclusi quelli adibiti
ad uso professionale, a decorrere dal periodo di imposta in cui
si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.
Salvo prova contraria, i veicoli di cui al periodo precedente
si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in
Italia o in altro Stato.
A
tal fine viene predisposto un apposito elenco indicante i periodi
di produzione dei veicoli: per gli autoveicoli dall'Automotoclub
Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione
Motociclistica Italiana (FMI).
2)
L'esenzione di cui al comma precedente è altresì estesa agli autoveicoli
e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico
per i quali il termine è ridotto a venti anni.Si considerano veicoli
di particolare interesse storico e collezionistico:a) i veicoli
costruiti specificatamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica ,
anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli che, pur non appartenendo alle categorie di cui alle
lettere a) e b), rivestono un particolare interesse storico o
collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo,
estetico o di costume.
I
veicoli indicati al punto 2) sono individuati, con propria determinazione,
dall'ASI e, per i motocicli, anche dalla FMI.
Tale
determinazione è aggiornata annualmente.
3)
I veicoli di cui ai punti 1 e 2 sono assoggettati in caso di utilizzo
sulla pubblica viabilità, ad una tassa di circolazione forfettaria
annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per
i motoveicoli.
Per
i predetti veicoli l'imposta sul trasferimento di proprietà è
fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000
per i motoveicoli.
On.
Andrea Guarino On. Gabriella Pistone