Passaggio di proprietà

La legge 21 novembre 2000 n. 342, articolo 63, ha modificato il pagamento delle imposte in relazione al passaggio di proprietà di veicoli storici dividendo in due categorie i veicoli che usufruiscono di tale agevolazione.

Veicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale costruiti da almeno 30 anni.
Autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da almeno 20 anni.

Per quanto concerne la prima categoria, la legge, oltre al requisito della costruzione da almeno 30 anni prevede che dovrà essere predisposto, rispettivamente dall'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) per gli autoveicoli, e dalla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) per i motoveicoli, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

Per quanto riguarda la seconda categoria i requisiti che la caratterizzano sono il diverso periodo di tempo dalla costruzione 20 anni ed il fatto che deve trattarsi di veicoli d'interesse storico e collezionistico.

Veicoli d'interesse Storico o Collezionismo:
- veicoli costruiti specificatamente per le competizioni;
- veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie sopraccitata, rivestono un particolare interesse storico o collezionisitco in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Detti veicoli sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI per le autovetture e dalla FMI per i motoveicoli.

Per le citate categorie di veicoli di cui ai numeri 1 e 2 l'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) sarà ad importo fisso, pari a lire 100.000 per gli autoveicoli e lire 50.000 per i motoveicoli.