Classificazione dei veicoli d'epoca

In base alla data di costruzione o delle particolari caratteristiche tecniche, le auto vengono classificate in maniera precisa ed inequivocabile.

Per legge, salvo diversificazioni particolari, la data di costruzione è quella della prima immatricolazione del veicolo, sia essa avvenuta in Italia od in altro stato.

La tabella di seguito serve per determinare con certezza la classificazione dei veicoli:

- Antique (veicoli costruiti prima del 1904);
- Veteran (veicoli costruiti dal 1905 fino al 1918);
- Vintage (veicoli costruiti dal 1919 fino al 1930);
- Post Vintage (veicoli costruiti dal 1931 fino al 1945);
- Classic (veicoli costruiti dal 1946 fino al 1971);
- Post Classic (veicoli di particolare interesse tecnico o storico costruite fino a vent'anni prima dell'anno in corso);

Instant Classic (veicoli recenti o addirittura recentissimi che per le particolari caratteristiche vengono considerati pezzi da collezione).
Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della MCTC.


I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

- la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della MCTC nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

- il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della MCTC, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli per cui attualmente risulta l'iscrizione nei registri previsti dall'articolo 5, comma trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

I detti veicoli, qualora non iscritti al PRA alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del PRA, secondo le norme del presente codice.

La reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento.

Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della MCTC.

I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.

Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800 se si tratta di autoveicoli, o da lire 60.600 a lire 242.400 se si tratta di motoveicoli.